Il 2 aprile 2024, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 sui piani di controllo armonizzati pluriennali dell'UE per il 2025, 2026 e 2027 per garantire il rispetto dei limiti massimi di residui di pesticidi, secondo quanto riportato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'obiettivo è valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di pesticidi negli e sugli alimenti di origine vegetale e animale e abrogare il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731.
I contenuti principali includono:
(1) Gli Stati membri (10) raccolgono e analizzano campioni di combinazioni di pesticidi/prodotti elencati nell'allegato I durante gli anni 2025, 2026 e 2027. Il numero di campioni di ciascun prodotto da raccogliere e analizzare e le linee guida applicabili al controllo di qualità per l'analisi sono stabiliti nell'allegato II;
(2) Gli Stati membri selezionano casualmente lotti di campioni. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve essere conforme alla direttiva 2002/63/CE. Gli Stati membri analizzano tutti i campioni, compresi i campioni di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e di prodotti agricoli biologici, conformemente alla definizione di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005, per l'individuazione dei pesticidi di cui all'allegato I del presente regolamento. Nel caso di alimenti destinati al consumo da parte di lattanti e bambini nella prima infanzia, gli Stati membri effettuano una valutazione a campione dei prodotti proposti per il consumo pronto o riformulati secondo le istruzioni del produttore, tenendo conto dei livelli massimi di residui stabiliti dalla direttiva 2006/125/CE e dai regolamenti di autorizzazione (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati come venduti o come ricostituiti, i risultati sono comunicati come prodotto al momento della vendita;
(3) Gli Stati membri presentano, rispettivamente entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028, i risultati delle analisi dei campioni analizzati nel 2025, 2026 e 2027 nel formato elettronico prescritto dall'Autorità. Se la definizione di residuo di un pesticida include più di un composto (principio attivo e/o metabolita o prodotto di decomposizione o di reazione), i risultati analitici devono essere presentati conformemente alla definizione completa del residuo. I risultati analitici per tutti gli analiti che fanno parte della definizione di residuo devono essere presentati separatamente, a condizione che siano misurati separatamente;
(4) Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731. Tuttavia, per i campioni testati nel 2024, il regolamento è valido fino al 1° settembre 2025;
(5) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025. Il presente regolamento è pienamente vincolante e direttamente applicabile a tutti gli Stati membri.
Data di pubblicazione: 15 aprile 2024