Il 2 aprile 2024, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/989 sui piani di controllo pluriennali armonizzati dell’UE per il 2025, 2026 e 2027 per garantire il rispetto dei residui massimi di pesticidi, secondo la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea .Valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di pesticidi nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731.
I contenuti principali includono:
(1) Gli Stati membri (10) raccolgono e analizzano campioni delle combinazioni di pesticidi/prodotti elencate nell'allegato I nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027. Il numero di campioni di ciascun prodotto da raccogliere e analizzare e le linee guida applicabili per il controllo di qualità per analisi sono riportate nell'allegato II;
(2) Gli Stati membri selezionano lotti campione in modo casuale.La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve essere conforme alla Direttiva 2002/63/CE.Gli Stati membri analizzano tutti i campioni, compresi i campioni di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e prodotti agricoli biologici, conformemente alla definizione di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005, per l'individuazione dei pesticidi di cui all'allegato I al presente regolamento.Nel caso degli alimenti destinati al consumo da parte di lattanti e bambini nella prima infanzia, gli Stati membri effettuano una valutazione a campione dei prodotti proposti per il consumo pronto o riformulati secondo le istruzioni del produttore, tenendo conto dei livelli massimi di residui stabiliti nella direttiva 2006 /125/CE e dai Regolamenti di autorizzazione (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128.Se tale alimento può essere consumato così come è stato venduto oppure così come è stato ricostituito, i risultati devono essere riportati come prodotto al momento della vendita;
(3) Gli Stati membri trasmettono, rispettivamente entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028, i risultati delle analisi dei campioni testati nel 2025, 2026 e 2027 nel formato elettronico prescritto dall'Autorità.Se la definizione del residuo di un pesticida comprende più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di decomposizione o reazione), i risultati analitici devono essere riportati conformemente alla definizione completa del residuo.I risultati analitici per tutti gli analiti che rientrano nella definizione di residuo devono essere presentati separatamente, a condizione che siano misurati separatamente;
(4) Abroga il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/731.Tuttavia, per i campioni testati nel 2024, il regolamento è valido fino al 1 settembre 2025;
(5) Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Il Regolamento è pienamente vincolante e direttamente applicabile a tutti gli Stati membri.
Orario di pubblicazione: 15 aprile 2024