inquirybg

L'Unione europea ha pubblicato un piano di controllo coordinato pluriennale per i residui di pesticidi dal 2025 al 2027.

Il 2 aprile 2024, la Commissione europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/989 relativo ai piani di controllo armonizzati pluriennali dell'UE per il 2025, 2026 e 2027, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di residui di pesticidi, secondo quanto riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento ha lo scopo di valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di pesticidi negli alimenti di origine vegetale e animale e di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731.

I contenuti principali includono:
(1) Gli Stati membri (10) raccolgono e analizzano campioni di pesticidi/combinazioni di prodotti elencati nell'allegato I durante gli anni 2025, 2026 e 2027. Il numero di campioni di ciascun prodotto da raccogliere e analizzare e le linee guida applicabili per il controllo della qualità dell'analisi sono indicati nell'allegato II;
(2) Gli Stati membri selezionano a caso i lotti di campioni. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve essere conforme alla direttiva 2002/63/CE. Gli Stati membri analizzano tutti i campioni, compresi i campioni di alimenti per lattanti e bambini piccoli e di prodotti agricoli biologici, conformemente alla definizione di residui prevista dal regolamento (CE) n. 396/2005, per l'individuazione dei pesticidi di cui all'allegato I del presente regolamento. Nel caso di alimenti destinati al consumo da parte di lattanti e bambini piccoli, gli Stati membri effettuano una valutazione a campione dei prodotti proposti come pronti al consumo o riformulati secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto dei livelli massimi di residui stabiliti dalla direttiva 2006/125/CE e dai regolamenti di autorizzazione (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono stati venduti sia come sono stati ricostituiti, i risultati devono essere comunicati come prodotto al momento della vendita;
(3) Gli Stati membri trasmettono, entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028 rispettivamente, i risultati dell'analisi dei campioni analizzati nel 2025, 2026 e 2027 nel formato di segnalazione elettronico prescritto dall'Autorità. Se la definizione di residuo di un pesticida comprende più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di decomposizione o di reazione), i risultati analitici devono essere riportati conformemente alla definizione completa di residuo. I risultati analitici per tutti gli analiti che fanno parte della definizione di residuo devono essere trasmessi separatamente, purché siano misurati separatamente;
(4) Abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731. Tuttavia, per i campioni analizzati nel 2024, il regolamento è valido fino al 1° settembre 2025;
(5) Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Il regolamento è pienamente vincolante e direttamente applicabile a tutti gli Stati membri.


Data di pubblicazione: 15 aprile 2024